Spett.le FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
in persona del Presidente p.t, Via Gregorio Allegri,n.14 00198 ROMA
ant. via pec : [email protected], [email protected], [email protected]
ECC.MA PROCURA FEDERALE PRESSO LA F.I.G.C.
ATTO DI INVITO, DIFFIDA E SIGNIFICAZIONE
Nell’interesse dell’Associazione Noi Consumatori ( C .F. 95112340633 ) in persona del legale rapp.te il Presidente p.t. Avv. Angelo Pisani, il quale a tutela dei propri diritti personali e in qualità di appassionato di sport, tifoso e spettatore dei campionati di calcio agisce anche a titolo personale, disgiuntamente con sede in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15, assistita ai fini della seguente procedura dagli Avv. ti Angelo Pisani, anche quale procuratore di se stesso, e Avv. Vittorio Scaringia con Studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15 giusta sottoscrizione e mandato in atti .
PREMESSO CHE
La Juventus F.C. S.p.a., a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale nel mese di giugno dell’anno 2006 ed esperiti tutti i gradi della giustizia sportiva, veniva riconosciuta colpevole di «illecito associativo». In conseguenza di ciò, veniva revocata de jure l’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004-2005 e non veniva assegnato quello 2005-2006 in quanto retrocessa d’ufficio all’ultimo posto in classifica. La Juventus F.C. S.p.a. veniva, inoltre, condannata alla retrocessione in Serie B, con un’ulteriore penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato italiano di Serie B 2006-2007;
nonostante fosse stata ritenuta colpevole dalla Giustizia sportiva e per l’effetto condannata, in data 07.11.2011, violando ogni regola e principio-valore sportivo, con ricorso assunto al numero di registro generale 9407 del 2011, la Juventus F.C. S.p.a. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, domandando la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al risarcimento del danno ingiusto subito a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e del mancato esercizio di quella obbligatoria, chiedendo – quale risarcimento in forma specifica – la “non assegnazione ora per allora” del titolo di Campione d’Italia per il Campionato di calcio 2005/2006, con conseguente rimodulazione della classifica del campionato e – quale risarcimento per equivalente – la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento dei danni subiti e subendi, quantificati in euro 443.725.200,00(Euroquattrocentoquarantatremilionisettecentoventicinquemila duecento), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con sentenza n. 9563 del 18.07.2016, la Sezione I ter del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto dalla Juventus F.C. S.p.a., dichiarandolo in parte inammissibile, in quanto, rileva il Collegio adito, “come risulta dalla documentazione depositata in atti, la questione relativa alla assegnazione alla F.C. Internazionale Milano S.p.a. del titolo di Campione d’Italia per la s.s. 2005/2006, ha, infatti, già formato oggetto di cognizione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale”;
inopinatamente, avverso tale sentenza, la Juventus F.C. S.p.A. , violando ad oltranza regole e principi sportivi, addirittura ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, giudizio ad oggi tutt’ora pendente e che vede quale controparte proprio la stessa FIGC esposta a gravose pretese ;
tra l’altro, la Juventus F.C. S.p.a. aveva già presentato ricorso al T.A.R. in data 24 agosto 2006 (R.G. n. 8049/2006), chiedendo, tra le altre cose, l’annullamento dell’assegnazione del titolo di Campione d’Italia per l’anno 2005/2006;
per la restante parte invece, il TAR Lazio ha rilevato l’assenza dei presupposti per la fondatezza della domanda risarcitoria per equivalente relativamente ad entrambi i distinti profili, poiché: da un lato “quanto al lamentato danno derivante dal comunicato del Commissario Straordinario della FIGC in data 26.07.2006, – e prescindendo dall’eccepita prescrizione che sarebbe intervenuta nelle more della instaurazione del presente giudizio non potendo, evidentemente, trattarsi nella fattispecie in oggetto, né di un “illecito permanente”, né di un “illecito continuato” scaturente dalla mera istanza di autotutela avanzata dalla ricorrente in data 10 maggio 2010 – occorre, infatti, rilevare che a seguito dei numerosi giudizi instaurati dalla odierna ricorrente dinanzi alla giurisdizione amministrativa e sportiva, sia stata accertata la legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC adottato il data 26 luglio 2006”, dall’altro “Per ciò che concerne, poi, il lamentato danno connesso alla illegittimità della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentato dalla J.F.C. s.p.a. in data 10 maggio 2010 ed alla connessa mancata adozione di un espresso provvedimento di revoca in autotutela dell’atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C., osserva il Collegio che le censure sono infondate. Occorre premettere che la delibera del Consiglio Federale in data 18 luglio 2011 ha valutato l’assenza di presupposti per l’attivazione di un intervento di autotutela, motivando esaustivamente in ordine alla discrezionalità del potere di autotutela ed alla insuscettibilità della attivazione di un potere di coercizione volto alla emanazione di un “contrarius actus”. La pronuncia in oggetto, quindi, non esprime una nuova valutazione dei fatti oggetto di giudizio, né assurge ad autonomo provvedimento lesivo degli interessi coinvolti, non configurandosi quale atto avente propria portata lesiva”.
CONSIDERATO CHE
A seguito dell’espletamento di tutti i gradi di Giustizia Sportiva, unica Autorità competente a decidere riguardo l’assegnazione del titolo in questione, e dell’accertamento della colpevolezza della Juventus F.C. S.p.a. e della sua condanna, non si comprende il motivo per il quale, ciò nonostante, tale società sportiva Juventus F.C. Spa si sia rivolta alla Giustizia amministrativa violando palesemente il regolamento ed espressa clausola limitativa per scopi e fini non previsti dall’ordinamento ;
la J.F.C. pone a fondamento della proposizione del ricorso al Giudice Amministrativo un eventuale danno alla propria immagine e, per tale motivo, chiede anche un lauto e milionario risarcimento dei danni, spaventoso solo a leggerlo;
tale richiesta, è assolutamente priva di fondamento, cosi come rilevato anche dalla sentenza n. 9563 del 18.07.2016 emessa dal TAR Lazio – Roma;
infatti, la colpevolezza della Juventus F.C. S.p.a. è stata provata e confermata in tutti i gradi della Giustizia sportiva e, in nessun caso, chi viene dichiarato colpevole di un illecito può avanzare una tale pretesa risarcitoria per danni all’immagine (?) e trascinare temerariamente in giudizio un’altre parte che ha solo applicato e tutelato il rispetto delle regole, valori e principi sportivi e di legge;
non ricorrevano tampoco i presupposti previsti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/2011, con la quale si stabilisce che : “il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale la domanda volta ad ottenere non già la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento dei danni, deve essere proposta in sede amministrativa” , in quanto, si ribadisce, trattasi di società condannata e, quindi, nel caso di specie, assolutamente a nessun titolo lesa nella immagine;
al più, tale azione poteva essere promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, a tutela dei principi di buona fede, trasparenza e correttezza anche nell’interesse di milioni di tifosi, spettatori e tesserarti, la quale è l’unico organismo che ha legittimazione attiva ed ha inequivocabilmente subìto una lesione alla propria immagine ed organizzaione;
a parere degli scriventi, quello proposto e ripetuto dalla Juventus F.C. S.p.a. si palesa come un malcelato tentativo di elusione del giudicato della Giustizia sportiva e azione temeraria in danno dei principi e valori fondamentali dello sport e del diritto ;
ed invero, la vicenda, come rilevato anche dal TAR capitolino, era già stata portata al vaglio del T.A.R. Lazio, dinanzi al quale era stata formulata anche una domanda risarcitoria;
il relativo ricorso era stato poi oggetto di rinuncia, come da sentenza n. 7910/2006, in seguito alla devoluzione della controversia alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport che si è pronunciato sul punto con decisione rimasta in oppugnata;
a fronte dell’intervenuto definitivo accertamento della legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC del 26 luglio 2006, non è possibile, quindi, una nuova e diversa valutazione, incidenter tantum, a fini della domanda risarcitoria;
il T.A.R. capitolino, in sostanza, pur non menzionandolo, si richiama al concetto di giudicato, che si sarebbe formato sulla legittimità dell’atto di assegnazione, attestandola in modo non più contestabile, neanche in modo incidentale;
dunque, si evidenzia con ancora maggior chiarezza il comportamento della Juventus F.C. S.p.a., volto ad aggirare il giudicato già formatosi e chiedere una nuova valutazione dei fatti, al fine, invano, di ottenere una pronuncia favorevole su una pretesa già oggetto di giudicato, azionando temerariamente una milionaria richiesta risarcitoria addirittura in danno della stessa FIGC;
pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto e documentalmente provato (Cfr. rassegna stampa in atti che ha dato risalto alla condotta della Juventus ed alle violazioni perpetrate anche in danno alla Giustizia sportiva), risulta chiara ed evidente la perpetrata violazione da parte della Juventus F.C., prima davanti al TAR e poi finanche al Consiglio di Stato, meritando almeno duplice sanzione come previsto dallo Statuto, della clausola compromissoria prevista dall’art. 15 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, il quale sancisce che
“I soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’articolo 30, comma 2 dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a:
Penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;
Inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.
Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda:
Per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;
Per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;
Per le società di serie C da €10.000,00 ad € 50.000,00;
Per le altre società da € 500,00 ad € 50.000,00.
[…]”.come disposto dall’art. 30 dello Statuto federale, rubricato “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”, sono soggetti all’osservanza dello stesso e di ogni altra norma, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale;
inoltre, ogni comportamento (nel caso in oggetto temerariamente proposto e ripetuto) volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali;
inoltre anche l’Appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Juve non sospende in ogni caso la efficacia della sentenza resa in primo grado dal TAR LAZIO;
ad oggi, pur essendo trascorsi due anni dalla pronunzia del T.AR- Lazio, per la prima violazione e tentativo di elusione e capovolgimento del verdetto sportivo , al contrario di quanto previsto dallo Statuto la Juventus non è stata ancora sanzionata;
in virtù di tutto quanto sopra esposto, appare evidente ed inconfutabile, oltre che altrettanto ingiustificabile ed intollerabile, come la Juventus F.C. S.p.a. abbia palesemente e ripetutamente violato tale clausola compromissoria e, pertanto, come per legge e rispetto dei valori e principi di trasparenza, correttezza e buona fede, andrebbe disposta dall’Autorità competente l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva, tra cui, per ogni violazione, almeno la penalizzazione a partire da tre punti in classifica da sottrarre .
Tanto premesso e considerato, l’istante ut sopra assistita
INVITA
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del presidente p.t. e la Procura Federale, in persona del Procuratore capo p.t., in qualità di organo deputato a esaminare tali violazioni normative, come documentalmente provato e, oramai fatto notorio messo in risalto da mass medie ed organi di stampa, a valutare ed adottare come per legge, a seguito della Sentenza del Tar Lazio – Roma Sez. I ter n. 9563 del 18.07.2016, l’applicazione di tutte le sanzioni previste dall’Art. 15 del Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C. a carico della Società Juventus Football Club S.p.a per violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 dello Statuto Federale anche nel rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge. Considerata l’importanza ed improcrastinabilità di un intervento e valutazione dei fatti esposti ad opera dell’Autorità competente, si rimane in attesa di riscontro e/o audizione, in mancanza, trascorso vanamente il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della presente, in caso di inerzia si procederà come per legge nel rispetto della normativa vigente innanzi alla Magistratura competente, al fine di tutelare i diritti e principi sportivi e normativi
Napoli lì 07.05.2018
Con osservanza,
PRESIDENTE
ASS.NE NOI CONSUMATORI Avv. Angelo Pisani
Avv. Vittorio Scaringia