L’articolo sul portale web del quotidiano di diritto a firma di Andrea R. Castaldo – Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi di Salerno – e Fabio Coppola – Avvocato penalista in Salerno, PhD e Post-Doc Researcher in Diritto Penale e Anticorruzione, ricostruisce le dinamiche dal punto di vista giuridico la vicenda arcinota della non partita Juve-Napoli.
Il Quotidiano giuridico – Juve-Napoli, la quarantena precauzionale: la soluzione dà ragione agli azzurri
Questi i fatti: la Società Sportiva Calcio Napoli, il 2 e 3 ottobre 2020, diffonde la notizia della positività al Covid-19 dei calciatori Piotr Zielinski e Elif Elmas. Le ASL Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, con distinte note del 3 ottobre 2020, comunicano alla Società Sportiva Calcio Napoli che i c.d. “contatti stretti” dei calciatori risultati positivi dovranno “osservare e rispettare, anche alla luce dell’attuale andamento epidemiologico COVID-19 (…) l’isolamento fiduciario per 14 giorni”, inibendo di fatto (stante la naturale assidua frequentazione in allenamento) la partenza del team verso Torino, ove il giorno successivo era in calendario il match contro la squadra della Juventus, gara ufficiale del campionato di Serie A Tim. Quindi, non essendo scesa in campo, la Società Sportiva Calcio Napoli è passibile della sanzione prevista dall’ordinamento sportivo e, nello specifico, della sconfitta 3 a 0 attribuita ‘a tavolino’ e della penalizzazione di punti in classifica. La ricostruzione evidenzia il potenziale conflitto, passando all’analisi giuridica, tra il diritto sportivo e il diritto amministrativo, apparentemente serventi interessi primari differenti: rispettivamente, il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di parità tra i partecipanti; la tutela della salute pubblica, garantita dall’art. 32 della Costituzione. La soluzione passa necessariamente attraverso le fonti normative richiamate dai provvedimenti adottati. Da un lato, l’Autorità sanitaria napoletana ha ripreso l’art. 7 D.L. n. 33/2020, convertito con legge n. 74/2020, il quale impone l’obbligo di quarantena precauzionale “ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus”; l’art. 2 D.L. n. 33/2020, convertito con legge n. 74/2020, prevede la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro per i trasgressori. Dall’altro, le Linee-guida della FIGC recanti “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento aspetti medici” del 28 settembre 2020, rimandano, per la procedura da adottarsi “in caso di accertamento di calciatore Covid positivo”, alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, avente ad oggetto “Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista”. Tale Circolare prescrive: “per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020” (grassetto nostro). L’Accademia dei Lincei non premierebbe l’estensore della regola, ma il principio ricavabile è sufficientemente chiaro. Riassumendo in una battuta: il calciatore a stretto contatto con un positivo non gioca, a meno che… non scatti l’eccezione. Che consiste nella possibilità per il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente di sospendere momentaneamente la quarantena precauzionale dei calciatori, per permettere loro di partecipare alla gara, sempre che il tampone effettuato risulti negativo al Covid-19. Ma per l’appunto è una facoltà (“può prevedere che”), non un obbligo, rimessa al prudente apprezzamento discrezionale della ASL. Nella specie non esercitata. Anzi, nel provvedimento inibitorio dell’Autorità sanitaria competente si motiva semmai in senso contrario, avendo riguardo alla necessità di fronteggiare (e limitare) il pericolo di escalation del contagio. Ecco perché non si può parlare di un conflitto tra rami dell’ordinamento, in quanto le due normative di settore sono perfettamente allineate e si sostengono a vicenda, completandosi. Peraltro, la SSC Napoli era destinataria di un provvedimento richiamante una legge dello Stato (come era stato spiegato correttamente e tempestivamente nella Nota del 3 ottobre 2020 a firma del Vice-Capo di Gabinetto della Regione Campania Avv. Almerina Bove, a chiarimento della e-mail indirizzatale dal medico sportivo), mentre la presunta disposizione contraria poggiava su una circolare, sicché anche sul piano della gerarchia delle fonti non ci sarebbe… partita! Non da ultimo, qualora la Società Sportiva Calcio Napoli avesse contravvenuto alle prescrizioni impartite dalle ASL, oltre alla sanzione amministrativa su citata, i singoli calciatori scesi in campo avrebbero potuto persino incorrere in responsabilità penali. Solitamente, infatti, gli eventi lesivi geneticamente legati allo svolgimento della competizione sportiva (ad esempio, durante una gara di boxe) rimangono penalmente irrilevanti poiché consentiti dai partecipanti alla stessa, che ne accettano il regolamento. Altrettanto non può dirsi nel caso di contagio da Coronavirus, trattandosi di pericolo estrinseco a fronte delle ‘naturali’, eventuali conseguenze del praticare attività sportive, specie se a rischio.
Dunque, il burocratico rispetto del protocollo FICG in violazione delle regole di prevenzione sanitaria avrebbe comportato per i giocatori, in caso di contagio a terzi, la possibile contestazione del reato di lesioni personali o persino di epidemia, quanto meno a titolo colposo.
In conclusione, la Società Sportiva Calcio Napoli ha agito correttamente, sacrificando l’interesse sportivo (del resto non irrimediabilmente compromesso, ma al più ritardato), preferendo la tutela del diritto alla salute e il primato della legge, così dando prova di apprezzabile senso etico.
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