“Assenza di malafede del Napoli, infondatezza della tesi del dolo da preordinazione, assoluto rispetto del Protocollo e sussistenza di provvedimento che ha reso impossibile una condotta diversa”.
CONI, si torna su Juve-Napoli: “Assenza di malafede e rispetto del protocollo per gli azzurri”
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha pubblicato le motivazioni della sentenza che ha ribaltato i primi due gradi di giudizio sulla gara di campionato Juventus-Napoli. La corte ha riconosciuto che “il Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimanda, con riferimento alla procedura da osservare in caso sia accertata la positività al COVID-19 di un calciatore, alla citata Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente. Ebbene, la valutazione dei giudici endofederali non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti. Ad una più attenta riflessione, infatti, emerge che, quando i fatti sono accaduti, ratione temporis trovava applicazione la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto «Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19», in ragione anche del rinvio effettuato dal Protocollo FIGC del 28 settembre 2020 (vigente all’epoca dei fatti di causa). Ne deriva che la fonte normativa che disciplina il caso esaminato è la richiamata Circolare del Ministero della Salute”.
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