La Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil Fiscat-Cisl Uilcom-Uil hanno sottoscritto un nuovo Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dello sport al Coni, alla presenza del presidente Giovanni Malagò. Questo contratto introduce importanti cambiamenti, influenzati dalla riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il primo luglio dell’anno scorso.
Riforme e sport, nuovo contratto per i lavoratori del settore sportivo
Tra le novità, scrive ItaliaOggi nella sua edizione odierna, si evidenziano le collaborazioni coordinate e continuative nel dilettantismo con minimi retributivi maggiorati del 25% rispetto ai lavoratori dipendenti, in compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e altri istituti legati al lavoro subordinato. I collaboratori beneficeranno anche di una proroga del contratto di 180 giorni in caso di gravidanza.
Un elemento significativo è l’inserimento dei collaboratori tra i beneficiari delle tutele contrattuali, rappresentando la maggioranza dei lavoratori sportivi, spesso coinvolti in contratti di lavoro autonomo. Questa inclusione è considerata un passo storico per garantire la stessa dignità degli autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, secondo quanto dichiarato da Fabio Scurpa, coordinatore nazionale sport Slc-Cgil.
Il Contratto collettivo nazionale stabilisce anche minimi retributivi per il settore, con una maggiorazione del 25% per i collaboratori rispetto ai lavoratori subordinati. Si cerca di limitare l’uso delle collaborazioni solo quando necessario, incoraggiando le aziende a una maggiore flessibilità nel lavoro dipendente. In termini di aumenti salariali, è previsto un aumento medio di 200 euro per il quarto livello, con una distribuzione in tre tranche: 100 euro già erogati a titolo di acconto nel 2022 e i restanti 100 euro distribuiti in tre tranche fino al luglio 2026.
Il contratto disciplina anche le figure di steward e hostess, ammettendo il ricorso al lavoro intermittente. L’attività lavorativa stagionale è regolamentata, coinvolgendo le imprese che interrompono la loro attività complessiva per almeno 60 giornate durante l’anno di riferimento.
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