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Giudice Sportivo, ammenda di 6.000 euro al Napoli: ecco il motivo

Questa sera si conclude il primo turno infrasettimanale della Serie A 2024/25. Il Giudice Sportivo, ha però già dato le sentenze riguardo a squalifiche e ammende relative alle 7 gare già disputata. Il Napoli, è stata sanzionata con 6000 euro contro il Milan, in quanto alcuni tifosi partenopei hanno lanciato un fumogeno alla tifoseria avversaria.

Giudice Sportivo, ammenda di 6.000 euro al Napoli: ecco il motivo

In attesa delle tre gare che si disputeranno questa sera a conclusione della decima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha già stilato i propri verdetti riguardo le altre sette gare. Ha punti con una giornata di squalifica, i 4 giocatori espulsi che sono rispettivamente: Reda Belahyane e Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona, Saba Goglichidze dell’Empoli e Isaac Toure dell’Udinese. Inoltre, ha assegnato delle ammende a ben 6 club. Su tutti, il Napoli.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco ed alcuni bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Francesco Landi

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