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Reggiana, ricorso della Procura federale al Coni: chiesta la radiazione per Manolo Portanova

Una squalifica di 5 anni con proposta di radiazione: è questa la richiesta avanzata dalla Procura Generale dello Sport per l’ex Genoa Manolo Portanova, il calciatore oggi in Serie B alla Reggiana, che è stato condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo.

Reggiana, ricorso della Procura federale al Coni: chiesta la radiazione per Manolo Portanova

Nonostante la sentenza, il centrocampista ex Genoa ha potuto continuare a scendere in campo. La Corte d’Appello della Figc ha infatti ribadito che nel calcio italiano non esiste una norma che punisca a livello sportivo un reato così grave. Contro questa decisione, il procuratore generale dello sport Ugo Taucer e il procuratore nazionale Marco Ieradi hanno presentato ricorso di fronte al Collegio di Garanzia del Coni, la Cassazione della giustizia sportiva italiana.

Segue il testo integrale della Procura: Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, nei confronti del sig. Manolo Portanova avverso la decisione n. 0039/CFA 2023/24 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15 settembre 2023, RG. 0026/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 settembre 2023, con la quale, nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 369 pf 22-23 – FIGC/2022/0880 nei confronti del suddetto sig. Portanova, è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11 agosto 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

La vicenda trae origine dal deferimento, con nota n. 902 del 7 giugno 2023, spiccato dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, a carico del calciatore Manolo Portanova, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del C.G.S., con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

La ricorrente, Procura Generale dello Sport, chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, di annullare o revocare o dichiarare priva di effetto la decisione n. 0039/CFA 2023/24 del 15 settembre 2023, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento del presente ricorso:
– in caso di decisione nel merito, di riconoscere e affermare la propria piena giurisdizione sui fatti oggetto del procedimento e di dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Manolo Portanova, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con irrogazione al sig. Manolo Portanova della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio;
– ovvero, di disporre il rinvio alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

 

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