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Serie A, il Giudice Sportivo multa nove società: il motivo

san siro milan
during the friendly match between FC Internazionale and SC Pisa at Stadio Giuseppe Meazza on September 19, 2020 in Milan, Italy.

Nella giornata odierna sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima settimana di calcio italiano. A sorprendere è stata la decisione clamorosa di multare ben nove squadre di Serie A. Tra queste non comprare il Napoli ma presenziano Roma e Milan. Di seguito i comunicati ufficiali.

Serie A, il Giudice Sportivo multa nove società: il motivo

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di vario genere ed alcuni bengala che costringevano l’Arbitro, al 37° del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una piccola bottiglia di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Andrea Alati

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