Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea ha chiesto alla Procura della Figc la relazione sull’episodio di fine derby di Gianluca Mancini, che ha sventolato una bandiera della Lazio con l’effigie di un topo, sottolineando che la competenza a decidere è la sua.
Roma, il Giudice Sportivo chiede atti a Procura Figc sul caso Mancini: “Mia competenza”
Gerardo Mastrandrea ha inoltre chiesto alla Procura un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e religiosa delle tifoserie di Roma e Lazio nei confronti di Romelu Lukaku e Matteo Guendouzi. Il difensore della Roma rischia una squalifica di una giornata o una multa.
La procura Figc aveva aperto lunedì un’indagine sul gesto di Mancini. Ma ora Gerardo Mastrandrea, chiedendo un supplemento su quanto successo al fischio finale di Roma-Lazio, rivendica l’acquisizione di eventuali atti di inchieste aperte di ufficio e sottolinea che la competenza a decidere è del Giudice Sportivo in quanto si tratta di fatti avvenuti “in occasione dello svolgimento della gara”
L’accusa a Mancini sarebbe quella di violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva, che fa riferimento al dovere di tenere una condotta generale rigorosamente ispirata “ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
“Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Chiedo scusa”, ha detto il difensore giallorosso ai canali ufficiali della Roma dopo il match, ma il suo gesto, pur essendo durato poco, non poteva passare inosservato ed è finito nel mirino del Giudice Sportivo.
“Il Giudice sportivo,
Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale;
con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:
– cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
– coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
– coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).
Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.
Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.
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