Il Giudice Sportivo ha emesso le decisioni relative ai comportamenti dei tifosi durante i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In particolare, i sostenitori di Cagliari, Brescia, Genoa, Lecce, Napoli e Sampdoria sono stati segnalati per l’introduzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico all’interno degli stadi, come petardi, fumogeni e bengala, violando l’art. 25, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). Tuttavia, per queste società, non sono state applicate sanzioni specifiche in relazione a tali comportamenti.
Napoli-Palermo, interviene il Giudice Sportivo: ammende alle due società
Diverse invece le decisioni per Napoli e Palermo, entrambe multate per il comportamento dei loro tifosi durante l’intervallo della partita. I sostenitori di entrambe le squadre hanno lanciato petardi e fumogeni nel settore avversario e nel recinto di gioco, costringendo l’arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.
Per questi fatti, sia il Napoli che il Palermo sono stati sanzionati con un’ammenda di 20.000 euro ciascuno, con una riduzione della pena ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) del CGS, che prevede attenuanti in base a circostanze specifiche.
Andrea Alati
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